Il Decreto Legge Antifrode, in vigore dal 12 novembre 2021, ha portato due importanti novità: se si volesse cedere del credito oppure ottenere lo sconto in fattura, si dovrebbe obbligatoriamente richiedere il visto di conformità e la congruità dei prezzi.
Questi adempimenti però decadono per i piccoli lavori in edilizia se inquadrati come interventi di edilizia libera oppure se il valore complessivo dell’opera è inferiore a 10.000 euro, se eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
In questo articolo analizziamo:
Le categorie di interventi che rientrano nell’edilizia libera sono indicate nell’art. 6 del testo unico edilizia. Si tratta principalmente di opere di manutenzione ordinaria, che non richiedono quindi nessun titolo abitativo o comunicazione.
In linea generale nella manutenzione ordinaria rientrano interventi quali la ripavimentazione dell’appartamento, la tinteggiatura degli ambienti, la sostituzione delle canaline del drenaggio dell’acqua meteorica e delle gronde. Inoltre le opere di abbattimento delle barriere architettoniche, come l’installazione di rampe, purché non compromettano la forma dell’edificio, l’installazione di pannelli fotovoltaici a servizio di edifici e abitazioni e l’installazione di pompe di calore con potenza minore di 12 kW.
Inoltre, è possibile intervenire senza permesso per riparare e aggiungere elementi agli impianti dell’abitazione, come prese di corrente, un termosifone o il bidet dell’impianto idrico.
Dal 2022, per evitare possibili frodi in tema di bonus edilizia, il legislatore italiano ha esteso con il Decreto Antifrode, l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese (previsto inizialmente solo per il superbonus 110%) anche allo sconto in fattura.
La versione aggiornata dell’art. 121 comma 1-ter del Decreto Rilancio mantiene l’obbligo di asseverazione congruità prezzi e Visto di conformità su tutti i bonus minori, elencati nel comma 2:
La legge di Bilancio 2022 ha mantenuto in vigore i diversi bonus e ha rilanciato il decreto anti-frodi con alcune semplificazioni soprattutto per quanto riguarda l’edilizia libera e i lavori edili sotto i 10 mila euro. Nello specifico, in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, sono esclusi dall’obbligo di asseverazione e dal visto di conformità, gli interventi di edilizia libera e gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica la cui spesa complessiva sia inferiore ai 10.000 euro ed eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
Queste esclusioni dall’obbligo si trovano nel D.L. 34/2020 art. 121 c.1-ter lettera b), modificato dalla L. 234/21:
b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Importante sottolineare che questa deroga è valida nel caso di Bonus ristrutturazione, Ecobonus ordinari e Sismabonus. Nel caso di bonus facciate, non esiste alcun limite per omettere tali obblighi.
17 Febbraio 2022 © Riproduzione riservata