Lo sconto in fattura è stato introdotto dal Decreto Rilancio (DL 34/2020) ed è fruibile con diversi bonus casa (i bonus che riguardano le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico, fino ad arrivare al Superbonus 110%). Si tratta di una modalità di utilizzo delle agevolazioni fiscali alternativa alla detrazione sulle imposte sul reddito. L’entrata in vigore del Decreto Antifrode (DL 157/2021) ha previsto l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese nel caso in cui il contribuente decida di usufruire dell’agevolazione tramite lo sconto fattura o la cessione del credito.
In questo articolo analizziamo:
Su molti interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico, è possibile usufruire di una detrazione fiscale IRPEF, ovvero una detrazione dalle imposte dovute che permette al contribuente di recuperare parte dell’importo speso in 5 o 10 anni, a seconda del tipo di bonus. Su alcuni degli interventi che danno diritto alla detrazione fiscale, è possibile applicare anche lo sconto in fattura che dà la possibilità al contribuente di ottenere subito il 50% dell’importo speso come sconto immediato applicato alla fattura del fornitore che ha effettuato i lavori detraibili.
Lo sconto in fattura permette quindi di ottenere subito l’importo dell’agevolazione. Facciamo un esempio per capire meglio: se usufruisci del bonus infissi per la sostituzione dei serramenti per una spesa totale pari a 10.000, che dà diritto a una detrazione del 50%, con lo sconto in fattura dovrai pagare solo 5.000 euro al fornitore. Nel seguente articolo puoi vedere un Esempio di fattura con Sconto 50% in fattura.
Il fornitore che accorda lo sconto in fattura potrà usufruire a sua volta della detrazione o come credito d’imposta oppure può effettuare la cessione del credito ad un intermediario finanziario o istituto di credito. Nel caso in cui in cambio di uno sconto immediato in fattura gli venga ceduto un credito d’imposta da superbonus, potrà ottenere anche quel 10% che non ha riconosciuto come sconto in fattura.
Dal 2022, per evitare possibili frodi in tema di bonus edilizia, il legislatore italiano ha esteso, con il Decreto Antifrode, l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese (o asseverazione, previsto inizialmente solo per il superbonus 110% ) anche allo sconto in fattura.
L’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione decade solo per i piccoli lavori in edilizia se inquadrati quali interventi di edilizia libera oppure se il valore complessivo delle opere è inferiore a 10 mila euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cosiddetto bonus facciate.. Qualora si superi tale importo, le spese di visto di conformità e asseverazione sono detraibili nella stessa misura dell’aliquota del bonus.
Il visto di conformità è un controllo formale che serve ad attestare il possesso dei requisiti necessari che danno diritto alla detrazione. Viene rilasciato da un professionista abilitato ossia:
Oltre al visto di conformità, è necessaria anche l’asseverazione o attestazione di congruità delle spese che serve a verificare che i lavori eseguiti non siano andati oltre il limite massimo dei costi ammissibili per ogni tipologia di intervento. Il documento deve essere rilasciata da un tecnico abilitato, ad esempio architetti, ingegneri e geometri abilitati alla progettazione di edifici e impianti.
Per la valutazione dei costi occorre far riferimento ad uno specifico prezzario che verrà pubblicato dal MiTE (Ministero per la Transizione Ecologica); prima della pubblicazione di questi costi, si può far riferimento al prezziario DEI oltre ai costi indicati dalle regioni e province autonome, ai listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio, in difetto dai prezzi correnti di mercato in base al luogo in cui vengono effettuati i lavori.
In merito al Prezzario DEI per il Recupero Ristrutturazione Manutenzione lo stesso è stato inserito nell’Allegato A del DM 6 agosto 2020 Requisiti tecnici Ecobonus quale riferimento per i massimali dei prezzi delle opere compiute dei lavori da Superbonus. Come indicato al comma 13.1 del suddetto allegato, il tecnico abilitato che assevera che siano rispettati i costi massimi dichiara che “i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;”
Per il bonus ristrutturazione e per l’ecobonus, questi due strumenti sono validi per tutte le fatture emesse e i pagamenti effettuati a partire dal 12 novembre 2021 (data in cui è entrato in vigore il Decreto antifrode). Per le spese che sono state effettuate fino all’11 novembre non occorrerà seguire gli obblighi di visto di conformità e attestazione di congruità delle somme sostenute. Tutti i chiarimenti in merito sono stati dati dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 16/E/2021.
11 Gennaio 2022 © Riproduzione riservata